04 Maggio 2022
I chiarimenti dell’INPS in merito all’Assegno unico e universale per i figli a carico
Con il Messaggio n. 1714 l’Istituto di previdenza fornisce ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell’AUU
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato istituito l’Assegno unico ed universale per i figli a carico, ovvero un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla disciplina del suddetto beneficio economico, con il messaggio 20 aprile 2022, n. 1714 (testo in calce), integrando quanto già contenuto nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e nella circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Maggiorazione dell’assegno se entrambi i genitori lavorano
Tra le novità introdotte, è stata prevista una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari ad 30 euro mensili se entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.
Ai fini del riconoscimento di tale maggiorazione, assumono rilievo i redditi da lavoro dipendente o simili, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi; a tal riguardo, poiché il reddito agrario va considerato in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, i lavoratori agricoli autonomi potranno essere beneficiari della maggiorazione prevista per i genitori lavoratori.
L’aumento è riconosciuto anche nel caso di braccianti agricoli e di altri lavoratori stagionali, purchè tali attività siano comunque coperte da contribuzione annuale.
Inoltre, la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
Maggiorazioni in caso di nuclei familiari numerosi
Sono stati previsti contributi aumentati in base alla numerosità del nucleo familiare; in particolare, per ciascun figlio successivo al secondo, è stata introdotta una maggiorazione di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce fino a 15 euro, in caso di un ISEE pari a 40.000 euro. Qualora nel nucleo vi siano figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE.
Assegno unico per i genitori separati
L’Assegno unico ed universale è concesso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
I genitori possono comunque stabilire che il contributo venga erogato interamente solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
Tuttavia, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo.
L’assegno viene, altresì, sempre riconosciuto ad un solo genitore se, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, il giudice ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Il genitore richiedente che si trovi nelle suddette condizioni, deve indicare tali elementi nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Figli maggiorenni
L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Dette condizioni devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
I figli maggiorenni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 230/2021, sono coloro che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti.
La normativa prevede anche che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con i genitori, potrà comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Per il riconoscimento dell’Assegno unico ed universale, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
• nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
• nell’anno di riferimento dell’Assegno unico ed universale, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di Assegno unico ed universale
Nel caso di figli che raggiungano la maggiore età dopo l’inoltro della domanda, è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di Assegno unico ed universale per conto proprio. In detta ipotesi, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, nei limiti della quota di assegno a lui spettante.
< Tutte le notizie