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15 Marzo 2024

 

Fringe benefit 2024. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

 

Con la circolare n. 5/E pubblicata il 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per garantire uniformità di azione e chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi, in particolare sulle misure fiscali in materia di non imponibilità del valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro (fringe benefit).

La richiamata circolare contiene anche precisazioni in merito a:

Fringe benefit

L’articolo 1, comma 16 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto – limitatamente al periodo d’imposta 2024 – una deroga all’articolo 51, comma 3 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di seguito “TUIR”).

La modifica ha innalzato il tetto del limite di esenzione, ordinariamente pari a euro 258,23 previsto dall’articolo 51, comma 2 del TUIR per l’erogazione dei beni e servizi ai lavoratori subordinati e assimilati. Tale limite è stato innalzato pari a:

A tal proposito, con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito chi sono considerati i figli a carico, ovvero. ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Tuir rientrano nella nozione dei “fiscalmente a carico”, i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili) e i figli con età non superiore a 24 anni, con il limite innalzato a 4.000 euro. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, poiché percepisce per gli stessi l’Assegno Unico Universale (AUU).

Si rammenta che i datori di lavoro che intendono riconoscere beni e/o servizi in natura a titolo di Fringe benefit, applicando le soglie di esenzione, sono tenuti ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – laddove presenti – e a richiedere, ai lavoratori interessati a fruire dell’innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 euro, una dichiarazione di avervi diritto con indicazione del codice fiscale dei figli a carico.

Spese per “utenze domestiche” e per la “prima casa”

La Legge di Bilancio 2024 ha esteso, per l’anno in corso, la possibilità per i datori di lavoro di poter riconoscere all’interno dei limiti indicati – vale a dire dell’importo di euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico – il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Oltre al rimborso di queste spese, vi è la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere il pagamento diretto o il rimborso delle somme per le spese destinate all’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La novità aveva suscitato diverse perplessità e dubbi applicativi e, a tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per la nozione di “prima casa”, per ragioni logico-sistematiche, rilevi la nozione di “abitazione principale” prevista per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lett. b) del TUIR riguardo agli interessi passivi per mutuo e all’art. 16 del TUIR attinente ai canoni di locazione.

Pertanto, le spese oggetto di rimborso devono riguardare esclusivamente gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, dimorino abitualmente a condizione che ne sostengono effettivamente le relative spese.

L’Agenzia delle Entrate considera, pertanto, rimborsabili sia le spese sostenute per un contratto di locazione, sia quelle relative agli interessi sul mutuo della casa, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore. In particolare, il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Oneri documentali a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire ed a conservare la documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate nei limiti di non imponibilità previsti dalla Legge di Bilancio 2024.

A tal fine, la documentazione deve essere conservata per eventuali controlli, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In alternativa, vi è la possibilità di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal lavoratore, contenente l’attestazione delle condizioni in capo al medesimo, dei presupposti previsti dalla norma, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi preposti. Tale dichiarazione deve contenere:

Inoltre, il lavoratore interessato deve conservazione la documentazione in caso di controlli e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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