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31 Agosto 2022

 

Decreto Trasparenza, nuove informative al lavoratore secondo le norme privacy

 

Dal 13 agosto è entrato in vigore il d.l. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) di recepimento della direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Oltre a introdurre nuovi obblighi informativi a carico delle aziende, il decreto introduce nuove tutele per i lavoratori, regolamentate nel capo III rubricato “Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro”.

Vediamo nel dettaglio le novità introdotte.
Durata massima del periodo di prova (art. 7)
Viene previsto che il periodo di prova

Infine nel caso in cui un contratto venga rinnovato per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non potrà essere soggetto a un nuovo periodo di prova (c.d. divieto di ripetizione del periodo di prova).

In tal modo vengono normati principi giurisprudenziali ormai consolidati: ad esempio sono molti i CCNL a prevedere la proroga del periodo di prova nei casi di assenze dovute a tali cause (che determinano una sospensione del periodo di prova) così come in ordine alla ripetizione del patto di prova.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione, 6 novembre 2018, n.28252, Cass., 11 luglio 2018, n. 18268) è possibile ripetere il periodo di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti quando

Rimangono esclusi dal campo di applicazione della norma i dipendenti delle P.A. per i quali è previ sto dall’art. 17 del d.p.r. n. 487/1994 l’assunzione in servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Cumulo di impieghi (art. 8)
Viene riconosciuto in linea generale al lavoratore la possibilità di svolgere un ulteriore attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro stabilito, senza che per questo motivo il datore/committente possa riservargli un trattamento meno favorevole.

Tuttavia non ci troviamo di fronte a un diritto incondizionato; il datore di lavoro può infatti negare al dipendente lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro in presenza di una delle seguenti condizioni:


Prevedibilità minima del lavoro (art. 9)

Se l’organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa salvo che ricorrano le seguenti condizioni

Il lavoratore, in difetto di una delle condizioni di cui sopra può rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcuna conseguenza.

Al comma 4 viene riconosciuta una specifica tutela in favore del lavoratore: nel caso di revoca di un incarico di lavoro precedentemente programmato, lo stesso ha diritto ad essere ristorato dal datore.

Diritto di precedenza (art. 10)
I lavoratori con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro o committente, hanno il diritto di richiedere per iscritto il riconoscimento di “una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili” (se disponibile), alla quale deve eseguire entro un mese una risposta scritta motivata.

Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può reiterare la richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente.

Le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.

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