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10 Agosto 2021

 

Decreto sostegni bis. Le date e le scadenze dell’indennità Covid per i lavoratori stagionali.

 

I lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021

Sul sito dell’Inps è stata comunicata l’attivazione del servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Quali lavoratori hanno diritto all’indennità Covid-19?

• *Stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• *stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
• *intermittenti;
• *autonomi occasionali;
• *incaricati di vendita a domicilio;
• *subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
• *lavoratori dello spettacolo;
• *operai agricoli a tempo determinato;
• *pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

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