25 Febbraio 2021
Cassa integrazione: Una nuova circolare fornita dall’Inps introduce importanti chiarimenti sulle nuove misure per il 2021.
Con una nuova circolare l’Inps ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove misure di integrazione salariale fruibili nel 2021:
cassa integrazione ordinaria (Cigo),
in deroga (Cigd),
assegno ordinario (Aso) e
cassa integrazione salariale operai agricoli (Cisoa).
“In merito alla
cassa integrazione Covid, le nuove integrazioni salariali dell’Inps, si osserva innanzitutto che, in base all’integrazione salariale spettante, il termine per la fruizione è differente: anche se tutti gli ammortizzatori sociali Covid istituiti dalla legge di Bilancio 2021, difatti, hanno una durata massima di 12 settimane (90 giorni per la Cisoa), la cassa integrazione ordinaria può essere fruita sino al
31 marzo 2021, mentre gli altri ammortizzatori sino al
30 giugno 2021 – si evidenzia – Con riferimento a tali periodi, le
12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale emergenziale Covid-19: di conseguenza, eventuali periodi di integrazione salariale decreto Ristori autorizzati per il mese di gennaio 2021 devono essere scomputati dalle 12 settimane complessivamente spettanti”.
L’istituto ha inoltre chiarito che possono beneficiare degli
ammortizzatori i lavoratori in forza alla data del
4 gennaio 2021, superando le precedenti indicazioni, che richiedevano l’assunzione del lavoratore entro il 1° gennaio 2021. Con riferimento alla data in cui il lavoratore deve essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione, nelle ipotesi di trasferimento di azienda e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia: per il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il dipendente è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
E “le 12 settimane di integrazione salariale possono essere fruite anche se in precedenza l’azienda non ha utilizzato alcun ammortizzatore sociale, in quanto totalmente slegate dai periodi pregressi”.
Domanda cassa integrazione 2021
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, nonché di assegno ordinario, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
L’Inps ha poi ricordato che le settimane di integrazione salariale 2021 possono essere richieste entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato il 28 febbraio 2021, ma la data dovrebbe slittare al 31 marzo con il decreto Milleproroghe.
Se l’istanza riguarda un arco di tempo a cavallo di più mesi, il regime di decadenza riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto; in queste ipotesi, l’istituto procede ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.
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