21 Novembre 2022
Bonus ai dipendenti: 150 euro per il welfare aziendale contro il carovita. INPS aggiorna le istruzioni.
Nuove istruzioni operative per i datori di lavoro: indennità da 150 euro ai dipendenti erogabile anche a dicembre. Da escludere il rateo di tredicesima. Compilazione Uniemens
Il decreto-legge n. 144/2022 (Aiuti ter) ha previsto all’articolo 18, comma 1 che i datori di lavoro anticipino
nella busta paga di novembre un nuovo bonus da 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
aventi una retribuzione imponibile non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il credito maturato viene poi compensato attraverso la denuncia UniEmens.
Con la
circolare 116 del 17 ottobre 2022 l’istituto ha fornito alcune specifiche e le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens per il recupero dei bonus.
INPS evidenzia in particolare che:
- Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, sia imprenditori che lavoratori autonomi
- l’erogazione della indennità, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione non è previsto per tali lavoratori, che la riceveranno direttamente dall’INPS (le modalità sono state comunicate con la circolare 127 del 16 novembre 2022)
- sono esclusi anche i rapporti di lavoro domestico
- lo stesso bonus spetta ai lavoratori a tempo parziale
- nella valutazione del tetto della retribuzione fa fede l’imponibile previdenziale teorico e vanno considerate anche le somme escluse da imposizione contributiva per superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.
- il bonus, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
- l’indennità va erogata al lavoratore anche nel caso la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (si veda il flusso UniEmens, elemento <RetribTeorica> di <DatiRetributivi>).
- l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, in assenza di retribuzione a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, aspettativa non retribuita).
- Il bonus è riconosciuto in via automatica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari,“di non essere titolare delle prestazioni erogate direttamente dall’INPS o da altri datori di lavoro
- con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche a i lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, in forza a novembre 2022 (mentre per quelli cessati il bonus è corrisposto dall’INPS)
AGGIORNAMENTO 17 novembre 2022
INPS ha pubblicato in questi giorni il
messaggio 4159 del 17.11.2022 che aggiorna le istruzioni.
Si specifica in particolare, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, c
he la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Inoltre viene precisato che
nei casi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali,
potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
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