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02 Luglio 2024

 

Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro Ristorazione, Pubblici Esercizi e Turismo

 

E’ stato sottoscritto, in data 5 giugno 2024, tra FIPE-Confcommercio, Legacoop Produzioni e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci-Servizi e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.
Scaduto il 31 dicembre 2021, il CCNL interessa oltre 300mila imprese e si applica a oltre un milione di lavoratori. L’ accordo sarà in vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027.

Tra le principali novità:
• l’aumento in busta paga, al 4°livello, di 200 euro a regime.
La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024, seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro.

• l’aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027;
• Cambia il calcolo delle mensilità aggiuntive – In sede di rinnovo contrattuale le Parti hanno modificato i meccanismi di calcolo delle mensilità aggiuntive, rappresentate da tredicesima e quattordicesima.

Nello specifico, per quanto riguarda la tredicesima, si dispone l’integrale maturazione della stessa nel corso dei periodi di assenza dal lavoro a titolo di:
– Congedo di maternità;
– Congedo di paternità, sia alternativo che obbligatorio;
– Congedo parentale.

Dalla sottoscrizione del rinnovo del Ccnl Fipe 2024 gli stessi periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) devono essere “computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità”.

A decorrere dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale entreranno a far parte del gruppo di assenze per cui è assicurata la maturazione completa della quattordicesima.
• relativamente alla classificazione del personale, è stato rivisto l’impianto esistente, aggiornando le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti;
• previsti ulteriori 90 giorni di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai 90 giorni previsti dalla Legge. Inoltre, per le donne vittime di violenza di genere, viene definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati;
• rivisitati, aggiornandoli alle norme di legge, gli articoli riferiti ai congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, migliorando l’articolato esistente, anche in riferimento alle pari opportunità e alla parità di genere.

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