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04 Novembre 2021

 

Novità sulla Cassa integrazione nella nuova legge di bilancio.

 

La bozza della legge di bilancio approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri e ora avviata all’esame delle Camere, prevede grosse novità in tema di ammortizzatori sociali. Da tempo infatti il ministro del lavoro Orlando e i tecnici del dicastero erano al lavoro su una riforma delle tutele per le aziende in crisi, che finora come ha evidenziato in modo massiccio la pandemia, lasciavano troppe categorie di lavoratori senza copertura.
Vediamo di seguito ii principali aspetti del piano inserito nella bozza del disegno di legge; vale la pena ricordare che sono possibili cambiamenti nel corso dell’esame parlamentare (anche se questa riforma ha avuto maggiori consensi da parte dei sindacati rispetto a quanto successo per la riforma di quota 100 e delle pensioni in genere).
Novità CIGO Legge di bilancio 2022

In tema di cassa integrazione ordinaria si prevede in particolare che vengano tutelati anche:
1. i lavoratori a domicilio, finora esclusi.
2. i lavoratori con contratto di lavoro di apprendistato senza distinzioni (ora è limitata al solo apprendistato professionalizzante)
3. il requisito lavorativo richiesto passa da 90 a 30 giorni
4. viene eliminato il limite più basso dell’importo per il trattamento di integrazione

Novità cassa integrazione straordinaria e Fondi:
• viene estesa ai datori di lavoro che non accedono ai fondi di solidarietà bilaterali, ai bilaterali alternativi e al fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano, senza limiti dimensionali, quindi sarà operativa per tutte le aziende che occupano in media più di 15 dipendenti
• Il fondo di integrazione salariale presso l’INPS garantirà la copertura ai datori di lavoro a partire da 1 dipendente
• Allo stesso modo si prevede che i fondi di solidarietà bilaterali potranno essere istituiti per tutti gli ambiti in cui non opera la CIGO, anche per i datori di lavoro che occupano solo un dipendente. Tutti i fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove regole entro il 31 dicembre del prossimo anno.
• Per la domanda di cassa integrazione straordinario si introduce una nuova causale definita di transizione aziendale riconosciuta dal Ministero del lavoro di concerto con quello dello sviluppo economico. In merito si prevede l’emanazione di uno specifico decreto attuativo.
• Ancora, sulla contribuzione addizionale, dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore.»
• La consultazione sindacale potrà essere realizzata anche per via telematica.
Ancora si elimina il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione infatti si prevede che: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.
Ancora da segnalare per le ipotesi di pagamento diretto del trattamento da parte dell’INPS: i dati dei lavoratori vanno inviati all’istituto entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione.

Contratti di solidarietà e legge di bilancio 2022
In tema di contratti di solidarietà si ampliano a partire dal 1 gennaio 2022 i limiti di utilizzo per cui:
1. la riduzione media oraria non potrà essere superiore al 80 per cento (invece che 60) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
2. la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento (invece che al 70) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

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